Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
Un’importante modifica legislativa ha recentemente reso di fatto obbligatoria l’adozione di un sistema di gestione integrato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ha infatti modificato il disposto del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140) denominato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, introducendo una responsabilità di tipo “oggettivo” in capo all’ente per i reati commessi (o tentati) nel suo interesse o a suo vantaggio, che comporta l’applicazione di pesantissime sanzioni di tipo amministrativo, pecuniario, interdittivo.
Coerentemente con il quadro normativo sopra delineato, il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), all’art. 30 dispone che “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, deve essere adottato ed efficacemente attuato, deve essere sottoposto periodicamente a verifiche circa la sua applicazione ed efficacia e deve essere di conseguenza revisionato e/o implementato. Deve inoltre prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il Decreto 231/01, all’art. 6, ha tuttavia previsto una forma di “esonero” dalla responsabilità dell’ente che dimostri di aver “adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. In tale ambito, lo studio ha maturato esperienza nella consulenza per lo studio e la redazione di un SGSL conforme ed integrato, modulato sulle singole realtà aziendali, attraverso tre principali steps:
- l’inventario degli ambiti aziendali di attività, per avere, quale risultato, una mappa delle aree aziendali a rischio;
- l’analisi dei rischi potenziali, per giungere alla realizzazione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate nel corso dell’inventario;
- la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, in modo da arrivare ad una “descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari”.